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Decreto legge 12.07.2018, n. 87

Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. (G.U. 13.07.2018, n. 161)

Capo I - Misure per il contrasto al precariato

Art. 2 - Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

01. All'art. 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «nei casi individuati dai contratti collettivi,» sono inserite le seguenti: «nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».

02. All'art. 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'art. 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro

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