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Delibera ANAC 13.06.2018

Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni. (G.U. 17.07.2018, n. 164)

Capo IV - Disposizioni comuni, finali e transitorie

Art. 11 - Acquisizione della notizia

1. La notizia deve contenere elementi di fatto e di diritto tali da consentire all'Autorità di individuare i vizi dell'atto e di valutare la sussistenza del requisito del rilevante impatto ovvero della grave violazione.

2. L'Autorità acquisisce la notizia della violazione nell'esercizio della propria attività istituzionale, ordinariamente d'ufficio.

3. L'Autorità valuta con priorità le segnalazioni di violazione trasmesse dai soggetti sotto indicati:

a) autorità giudiziaria amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

b) pubblico ministero, ai sensi dell'art. 129, comma 3, delle disp. att. c.p.p.;

c) Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, lettera a-bis) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

d) ogni altra amministrazione o autorità pubblica, ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile.

4. L'Autorità può valutare eventuali segnalazioni di violazione da parte di terzi in considerazione delle risorse disponibili, tenendo conto in via prioritaria della gravità delle violazioni e della rilevanza degli interessi coinvolti dall'appalto.

5. Lo spirare dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio o per l'emissione del parere motivato non pregiudica l'esercizio degli altri poteri istituzionali dell'Autorità.

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