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Delibera ANAC 13.06.2018

Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni. (G.U. 17.07.2018, n. 164)

Capo II - Legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 211, comma 1-bis (Ricorso diretto)

Art. 3 - Fattispecie legittimanti il ricorso

1. L'impugnazione di cui all'art. 211, comma 1-bis, del codice, si esercita nei confronti di atti relativi a contratti di rilevante impatto.

2. Si intendono di rilevante impatto contratti:

a) che riguardino, anche potenzialmente, un ampio numero di operatori;

b) relativi ad interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico, ad interventi disposti a seguito di calamità naturali, di interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;

c) riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti;

d) relativi ad opere, servizi o forniture aventi particolare impatto sull'ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;

e) aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro ovvero servizi e/o forniture di importo pari o superiore a 25 milioni di euro.

3. Il termine per l'esercizio del potere di cui al comma 1 decorre, per gli atti soggetti a pubblicità legale o notiziale, dalla data di pubblicazione; per gli altri atti, dall'acquisizione della notizia, da parte dell'Autorità, dell'emanazione dell'atto.

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