IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto MLPS - MIUR 08.01.2018

Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. (G.U. 25.01.2018, n. 20)

Art. 5 - Procedura di referenziazione

1. Le procedure di referenziazione al QNQ sono gestite dal Punto nazionale di coordinamento dell'EQF presso ANPAL, avvalendosi dell'INAPP per la valutazione indipendente delle proposte di referenziazione. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF provvede di volta in volta al coinvolgimento attivo, lungo tutto il processo di cui al successivo comma 2, dell'ente pubblico titolare o dell'organismo di cui all'art. 4, comma 6 che presenta istanza di referenziazione.

2. Il processo di referenziazione delle qualificazioni al QNQ si articola in quattro fasi:

a) fase di avvio: l'ente pubblico titolare o un organismo di cui all'art. 4, comma 6, presenta istanza al Punto nazionale di coordinamento dell'EQF completa degli elementi descrittivi e connotativi della qualificazione, ivi compresa una proposta di referenziazione della qualificazione al livello EQF;

b) fase istruttoria: il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF istruisce le istanze di referenziazione della qualificazione al QNQ;

c) fase di valutazione indipendente: l'INAPP, formula una valutazione indipendente dell'istanza di referenziazione e redige un parere obbligatorio non vincolante ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) fase di approvazione e pubblicazione: il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF, a conclusione delle fasi di istruttoria e valutazione, delibera la referenziazione al QNQ e il conseguente inserimento nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ovvero nella sezione «Qualificazioni referenziate al Quadro Nazionale delle Qualificazioni non ricomprese nel Repertorio nazionale» di cui all'art. 4 comma 6.

3. Ai fini del processo di refer

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.