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Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 03.01.2018

Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020. (G.U. 04.04.2018, n. 78)

Art. 5 - Stati di avanzamento e monitoraggio

1. Gli enti beneficiari trasmettono alle Regioni di appartenenza gli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica di cui al presente decreto, certificati ai sensi della normativa vigente, e la relativa richiesta di erogazione, utilizzando l'apposito sistema informativo di monitoraggio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale si applica il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Ai fini della successiva erogazione dei finanziamenti, le Regioni, in relazione alle richieste di erogazioni di cui al precedente comma 1, attestano agli istituti finanziatori l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute dagli enti beneficiari e trasmettono ai medesimi istituti finanziatori la relativa richiesta di erogazione, secondo le modalità che saranno stabilite nel contratto di mutuo, al fine di garantire le erogazioni agli enti locali nello stesso esercizio finanziario in cui le spese in questione risultano esigibili sulla base degli stati di avanzamento lavori del cronoprogramma. In ogni caso, i trasferimenti sono subordinati all'inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio da parte degli Enti locali.

3. Le Regioni comunicano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle infrastrutture e trasporti l'avvenuta attestazione e trasmissione di cui al comma 2.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone semestralmente una relazione, sia a livello aggregato sia a livello di singolo intervento, sullo stato di attuazione del programma. La predetta relazione è trasmessa all'Osservatorio per edilizia scolastica di

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