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Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 22.02.2018

Definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del Fondo per le mense scolastiche biologiche. (G.U. 23.04.2018, n. 94)

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «mensa scolastica biologica»: il servizio di refezione collettiva scolastica conforme ai requisiti previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute n. 14771 del 18 dicembre 2017;

b) «Numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica»: il numero totale di pasti annui delle mense scolastiche biologiche dichiarati nell'allegato 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute n. 14771 del 18 dicembre 2017;

c) «Fondo»: il Fondo per le mense scolastiche biologiche, istituito ai sensi dell'art. 64, comma 5-bis, del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

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