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Decreto Direttoriale MIUR 28.02.2018, n. 209

Procedura selettiva per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, finalizzata all'immissione in ruolo del personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.

Art. 4 - Esclusione dalla procedura selettiva

1. Sono nulle le domande prive di sottoscrizione dell'aspirante o inoltrate oltre il termine indicato nel precedente art. 3 e le domande da cui non è in alcun modo possibile evincere le generalità dell'aspirante o il profilo professionale cui si riferiscono.

2. Costituiscono motivi di esclusione:

a) la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate all'art. 3;

b) il mancato possesso dei requisiti di cui ai precedenti art. 2;

c) sono altresì esclusi coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;

d) abbiano prodotto autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false;

3. I candidati non esclusi sono comunque ammessi alla selezione con riserva.

4. Il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, il predetto Direttore dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle d

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