Legge 17.12.2018, n. 136
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
All'articolo 1 è premesso il seguente:
«Art. 01 (Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti). - 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: "di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "di ammontare non inferiore a venti milioni di euro".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle istanze di interpello presentate a decorrere dal 1° gennaio 2019».
All'articolo 1, comma 7, al secondo periodo, le parole: «commi 2, 3, 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4» e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata».
All'articolo 2:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"»;
al comma 3, dopo le parole: «del medesimo decreto» e «del citato decreto» è inserita la seguente: «legislativo».
All'articolo 3:
al comma 1, alinea, le parole da: «, in unica» fino a «importo,» sono soppresse;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novemb
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