Decreto MIUR 18.12.2018, prot. n. 863
1. Le tracce delle prove di cui all'articolo 5 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che provvede altresì, prima della somministrazione delle prove, alla pubblicazione della relativa griglia di valutazione, comune a livello nazionale, nonché della griglia di valutazione della prova orale. Il Comitato tecnico scientifico valida altresì i quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione è curata dal Ministero che, a tal fine, può avvalersi di supporti esterni.
2. I quesiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) sono predisposti dalla Commissione o dalle eventuali Sottocommissioni del concorso, che scelgono altresì i testi in lingua inglese da leggere e tradurre.
3. La commissione o le sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Possono essere predisposti anche quesiti unici, atti a una verifica complessiva degli ambiti di cui all'articolo 6, comma 1.
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