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Decreto MIUR 18.12.2018, prot. n. 863

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

Art. 4 - Prova preselettiva

1. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate all'articolo 5, comma 3. La prova si può svolgere in più sessioni.

2. I bandi di cui all'articolo 10 disciplinano l'articolazione della prova preselettiva, incluse le modalità di somministrazione e di svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il numero di quesiti, la durata della prova e l'eventuale pubblicazione dei quesiti prima della medesima.

3. Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

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