Decreto MIUR 10.12.2018, n. 850
1. Le risorse di cui all'articolo l del presente decreto sono assegnate, per la progettazione di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici e previa selezione pubblica, agli enti locali inseriti nella programmazione unica nazionale 2018-2020, ma non rientranti nella prima annualità di finanziamento.
2. Gli enti locali interessati, previa richiesta a seguito di avviso pubblico, sono selezionati, ai fini del raggiungimento di una progettazione di livello esecutivo, prioritariamente sulla base dei seguenti criteri:
a) edifici scolastici ubicati in aree ad elevato rischio sismico (zone sismiche 1 e 2);
b) edifici scolastici che non hanno il certificato di agibilità sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica;
c) edifici scolastici rispetto ai quali sia stata emanata una ordinanza o un provvedimento di chiusura a seguito di inagibilità totale o parziale degli stessi;
d) interventi che si rendono necessari in conseguenza delle verifiche di vulnerabilità sismica, che comportino una nuova costruzione in luogo dell'adeguamento sismico;
e) numero di studenti presenti negli edifici scolastici;
j) vetustà degli edifici scolastici sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
3. La Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale è incaricata di avviare procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare gli enti locali beneficiari delle risorse accertate con il presente decreto.
Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.
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