CCNL 19.04.2018
Sezione AFAM -
Titolo IV - Trattamento economico
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 2 del CCNL AFAM 4/8/2010, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabelle A5, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabelle B5.
3. A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C5.
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