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Nota MIUR 20.08.2018, prot. n. 36820

Graduatorie di istituto personale docente ed educativo. D.D.G. 11/07/2018 n. 1069. Apertura funzioni POLIS per l'inserimento del titolo di specializzazione per il sostegno e per la scelta delle sedi (mod. B).

Si comunica che, dalla data del 20 agosto 2018 e fino alle ore 14,00 del 10 settembre 2018, sono aperte le funzioni POLIS per l'inserimento del titolo di specializzazione per il sostegno e per la scelta delle sedi per il conferimento delle supplenze.

Per le modalità di compilazione dell'istanza di scelta delle sedi si rinvia alle istruzioni fornite all'art. 7, sezione B, del D.M. 1 giugno 2017 n. 374.

Sedi esprimibili

Sono esprimibile le sedi relative all' a.s. 2018/19.

Scelta delle sedi da parte di aspiranti non già iscritti in graduatoria

Gli aspiranti non precedentemente iscritti nelle graduatorie di istituto scelgono le istituzioni scolastiche della provincia in cui è ubicata la Scuola alla quale è stato inoltrato il modello di domanda A3.

Sostituzione sedi da parte di docenti già iscritti in graduatoria

Fermo restando il carattere triennale delle graduatorie di istituto costituite a decorrere dall'a.s. 2017/18, i docenti che già figurano nelle graduatorie di qualsiasi fascia per insegnamenti diversi da quelli per i quali si chiede l'inserimento in II fascia aggiuntiva, possono inserire/cambiare una o più istituzioni scolastiche della Provincia di iscrizione, ai soli fini dell'inserimento nella II fascia aggiuntiva per la finestra temporale del 1 agosto 2018. In particolare, le sedi già espresse ad inizio triennio o in occasione delle precedenti finestre temporali, possono essere cambiate, esclusivamente, con sedi nelle quali sono presenti gli insegnamenti per i quali si chiede l'inserimento nella finestra temporale del 1 agosto 2018.

Pertanto, non possono essere sostituite le sedi ove risultino già impartiti gli insegnamenti per i quali si richiede l'inserimento in II fascia aggiuntiva nella presente finestra temporale.

Si ritiene, inoltre, utile precisare che, in caso di sostituzione di sedi, l'aspirante potrà figurare nella nuova istituzione scolastica prescelta, solo re

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