Legge 09.08.2018, n. 96
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
"d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74"»;
alla lettera a):
al numero 1), capoverso 1, lettera a), le parole: «esigenze sostitutive di altri lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «esigenze di sostituzione di altri lavoratori»;
dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi"»;
alla lettera b), numero 1), capoverso 01:
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato»;
al terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 2, le parole: «dei contratti in corso alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. (Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile). - 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n
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