Decreto legislativo 10.08.2018, n. 101
Capo III - Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Servizi interessati e definizioni)»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo si intende per:
a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;
c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utili
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