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Decreto legislativo 10.08.2018, n. 101

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (G.U. 04.09.2018, n. 205)

Capo II - Modifiche alla parte I del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 2 - Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del titolo I è sostituita dalla seguente: «Principi e disposizioni generali»;

b) prima dell'articolo 1 è inserito il seguente Capo:

«Capo I (Oggetto, finalità e Autorità di controllo)»

c) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Oggetto). - 1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.»;

d) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Finalità). - 1. Il presente codice reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento.»;

e) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Autorità di controllo). - 1. L'Autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui all'articolo 153.»;

f) dopo l'articolo 2-bis sono inseriti i seguenti Capi:

«Capo II (Principi) - Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri). - 1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o

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