D.P.C.M. 04.09.2017, n. 150
1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'APE, l'INPS comunica al richiedente per via telematica tramite il sito istituzionale, nella sezione riservata al richiedente e con contestuale invio dell'avviso di comunicazione di avvenuta pubblicazione all'indirizzo di posta elettronica fornito dal richiedente nella domanda di certificazione:
a) la certificazione del diritto all'APE, qualora sia accertato il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3. In tal caso, l'INPS comunica al soggetto richiedente la data di maturazione dei requisiti anagrafici per la domanda di APE di cui all'articolo 3, nonché gli importi minimo e massimo della quota mensile di APE ottenibile, in base ai criteri di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, vigenti alla data della certificazione, fermo restando che tali importi saranno successivamente riverificati ai sensi dell'articolo 6 al momento della domanda di APE;
b) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 commi 1, 2 e 3.
2. La certificazione del diritto all'APE è effettuata tenendo conto delle disposizioni e condizioni vigenti al momento della domanda di certificazione, sulla base degli elementi e delle informazioni presenti negli archivi dell'INPS.
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