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Documento INVALSI 29.09.2017

Statuto ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, articoli 3, 4 e 19.

Art. 9 - Organi dell'Istituto

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Consiglio scientifico;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Presidente e i consiglieri del Consiglio di amministrazione sono selezionati con le procedure previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213. La componente elettiva del Consiglio di amministrazione, così come quella del Consiglio scientifico, è eletta con le procedure indicate da apposito regolamento elettorale.

I compensi degli organi sono quantificati dall'Istituto secondo i criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni, e stabiliti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e durano in carica quattro anni.

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