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Decreto MIUR 25.09.2017, prot. n. 692

Anagrafe nazionale degli studenti.

Formula iniziale

Il Ministro

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, in particolare gli articoli 2 e 3, concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione e di formazione e la valutazione degli apprendimenti;

Visto il decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 e in particolare l'articolo 1-bis che istituisce l'Anagrafe Nazionale degli studenti e dei laureati;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e in particolare l'articolo 3, sull'istituzione del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, nonché l'articolo 5 circa la vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione;

Visto il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 e in particolare, l'articolo 1-quater introdotto dalla citata legge n. 167/2009 che prevede l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e in particolare l'articolo 15 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che all'articolo 48, comma 1-bis, prescrive l'utilizzazione dell'anagrafe nazionale degli studenti anche per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolas

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