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Decreto MIUR 25.09.2017, prot. n. 692

Anagrafe nazionale degli studenti.

Art. 2 - Comunicazioni all'Anagrafe nazionale degli studenti

1. Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione comunicano all'Anagrafe i seguenti dati personali relativi all'intero percorso scolastico e formativo degli alunni:

a) dati anagrafici;

b) codice fiscale, ove disponibile, di ogni studente. Nell'Anagrafe lo studente è identificato attraverso uno specifico codice meccanografico a cui viene associato il codice fiscale per tutte le altre finalità previste per legge, nelle more della definizione di un mezzo di identificazione d'uso generale nell'ambito della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 87 del regolamento europeo n. 679 del 2016;

c) dati relativi al percorso scolastico individuati nei termini e nelle modalità nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto;

d) gli esiti dei percorsi scolastici degli studenti, con particolare riferimento agli esami finali di ogni ciclo e agli esami di qualifica.

2. I dirigenti scolastici e i coordinatori delle scuole paritarie sono tenuti a fornire all'Anagrafe i dati di cui al comma 1, lettere a) e b) nel caso di studenti che si avvalgono dell'istruzione parentale, ovvero di frequenza presso scuole non paritarie o presso strutture scolastiche organizzate.

3. L'Anagrafe Nazionale degli studenti raccoglie altresì i dati degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia appartenenti al sistema nazionale d'istruzione. A tal fine le istituzioni scolastiche comunicano all'Anagrafe i dati di cui ai punti 1-10 del tracciato record di dettaglio - Archivio Anagrafe - riportato nell'annesso Allegato Tecnico.

4. Per le finalità di rilevante interesse pubblico, così come definite dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 196/2003, l'Anagrafe

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