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Legge 17.10.2017, n. 161

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. (G.U. 04.11.2017, n. 258)

Capo VII - Disposizioni di attuazione e transitorie

Art. 35 - Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura adotta i provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7-bis, comma 2-sexies, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 33 della presente legge. Nei successivi sessanta giorni i dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 34-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 12 della presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sono emanati i decreti ministeriali e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) sono istituiti o nominati gli organi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con delibera del Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, adotta i criteri per l'individuazione del personale e degli altri soggetti di cui al comma 2-ter dell

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