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Legge 17.10.2017, n. 161

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. (G.U. 04.11.2017, n. 258)

Capo IV - Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali

Art. 24 - Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

1. All'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34-bis nei confronti dell'amministratore giudiziario è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione».

2. All'articolo 76, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al primo periodo, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni».

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