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D.P.C.M. 27.10.2017

Attuazione dell'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), relativo alla realizzazione di nuove strutture scolastiche nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL. (G.U. 18.12.2017, n. 294)

Art. 3 - Modalità di attuazione

1. L'attuazione dell'iniziativa è realizzata dall'INAIL, che adotta e comunica alle regioni ammesse modalità e tempistiche per la valutazione sulla compatibilità tecnica, economica e finanziaria degli investimenti proposti e individua con propria delibera gli interventi da inserire nel piano triennale degli investimenti, in accordo con la Struttura di missione.

2. Con successivi accordi sono regolati i rapporti tra INAIL, le regioni e gli enti destinatari degli interventi.

3. Gli enti locali selezionati per la costruzione di nuovi edifici scolastici e inseriti nel piano triennale degli investimenti sono tenuti a provvedere all'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

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