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Decreto legge 16.10.2017, n. 148

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (G.U. 16.10.2017, n. 242)

Titolo I - Disposizioni in materia fiscale

Art. 1 ter - Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

a) è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre, limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riep

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