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Decreto MIUR 03.10.2017, prot. n. 742

Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

Art. 5 - Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

1. Nell'ambito delle competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono essere previsti adattamenti ai modelli di certificazione delle competenze di cui agli articoli 3 e 4.

2. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, l'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, può adattare le sezioni del modello di certificazione delle competenze di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, alle specifiche esigenze linguistiche anche avvalendosi del supporto di Invalsi.

3. L'Invalsi provvede, d'intesa con gli Uffici competenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, all'adattamento in lingua tedesca, ladina e slovena degli indicatori di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

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