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Decreto MIUR 03.10.2017, prot. n. 741

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Art. 9 - Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere

1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.

3. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;

b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;

d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

4. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene

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