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Decreto MIUR 03.10.2017, prot. n. 741

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Art. 18 - Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di svolgimento degli esami di Stato alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle località ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca, è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia la padronanza della seconda lingua è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte dell'esame di Stato.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

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