Decreto Direttoriale MIUR 28.11.2017, prot. n. 1284
Ai fini del presente decreto per numero di allievi formati si intende il numero degli allievi che a conclusione del percorso I.T.S. sono stati ammessi a sostenere le prove di esame finale, in base a quanto previsto dalla normativa ministeriale in materia.
Nel calcolo sono inclusi gli allievi che, dopo aver frequentato almeno il 50% del percorso, si ritirano per motivi occupazionali debitamente documentati e quelli il cui ritiro, sempre dopo aver frequentato almeno il 50% del percorso, è determinato da condizioni di salute/stato fisico, certificate dalla struttura sanitaria competente, tali da precludere la prosecuzione del percorso.
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