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Decreto Direttoriale MIUR 24.11.2017

Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali. (G.U. 24.11.2017, n. 90)

Art. 15 - Vincitori

1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2.

2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR.

3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992.

4. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 16 per l'assunzione medesima.

5. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.

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