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Ordinanza MIUR 04.05.2017, n. 257

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - Disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle suole colpite da eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria. Anno scolastico 2016/2017.

Art. 8 - Credito scolastico

1. La ripartizione del punteggio del credito scolastico, di cui al decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, il penultimo e l'ultimo sulla base delle tabelle allegate al decreto ministeriale stesso. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato al precedente articolo 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al citato decreto ministeriale n. 99 del 2009 e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione. Nei corsi sperimentali quadriennali del nuovo ordinamento, il credito scolastico viene attribuito al termine del secondo, terzo e quarto anno.

2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi, di cui all'articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 323/1998.

3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b), il credito scolastico, per l'anno non frequentato, è attribuito dal consiglio della penultima classe, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del D.P.R. n. 323/1998.

4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribu

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