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Ordinanza MIUR 04.05.2017, n. 257

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - Disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle suole colpite da eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria. Anno scolastico 2016/2017.

Art. 28 - Pubblicazione dei risultati

1. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, contestualmente, per tutti i candidati delle due classi costituenti la commissione, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell'esame stesso (cfr. articolo 6, comma 4, D.P.R. n. 122/2009).

2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.

3. L'esito della parte specifica dell'esame ESABAC con l'indicazione del punteggio finale conseguito, ê pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la formula: "Esito ESABAC: Punti...." in caso di risultato positivo; con la sola indicazione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.

4. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di 100 con l'attribuzione della lode, la scuola provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all'acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo Nazionale delle Eccellenze.

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