IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza MIUR 04.05.2017, n. 257

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - Disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle suole colpite da eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria. Anno scolastico 2016/2017.

Art. 26 - Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

1. Ciascuna classe-commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.

2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.

4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi del precedente articolo 15, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari ad almeno 70 punti. Per l'attribuzione del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all'articolo 20, comma3 e all'articolo 21, comma 7.

5. La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'articolo 11, comma 4, del D.P.R. n. 323/1998;

b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportam

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.