D.P.C.M. 23.05.2017, n. 87
Formula iniziale
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto l'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 199;
Visto l'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il quale dispone che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;
Visto l'articolo 1, comma 200, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si prevede che ai requisiti ridotti di cui al comma 199 continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto l'articolo 1, comma 201, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si stabilisce che per i lavoratori di cui
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