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D.P.C.M. 23.05.2017, n. 87

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci. (G.U. 16.06.2017, n. 138)

Art. 8 - Incumulabilità

1. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio di cui all'articolo 2 non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e l'anzianità contributiva posseduta al momento del pensionamento.

2. Qualora il titolare del trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio pensionistico di cui all'articolo 2 percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate. Il beneficio di cui all'articolo 2 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), salvo quanto previsto all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

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