Decreto legislativo 25.05.2017, n. 75
Capo IX - Disposizioni transitorie e finali
1. All'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di realizzare il più efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo.»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3 le parole «Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa di personale di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1,» e le parole «avvia un» sono sostituite dalle seguenti: «cura il».
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