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Decreto legislativo 03.07.2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (G.U. 02.08.2017, n. 179 - S.O.)

Titolo VIII - Della promozione e del sostegno degli enti del terzo settore

Capo II - Dei centri di servizio per il volontariato

Art. 66 - Sanzioni e ricorsi

1. In presenza di irregolarità, gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle.

2. In presenza di irregolarità non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarità all'ONC affinché adotti i provvedimenti necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravità del caso:

a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarità;

b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV.

3. Contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

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