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Decreto legislativo 03.07.2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (G.U. 02.08.2017, n. 179 - S.O.)

Titolo XII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 102 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4:

a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7 dicembre 2000, n. 383;

a-bis) l'articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, e gli articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476;

b) gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 438;

c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177;

d) il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»;

e) l'articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

f) l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 76

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:

a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4;

b) l'articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) l'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubbl

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