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D.P.C.M. 16.06.2017

Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche delle esperienze già maturate nei bilanci degli Enti territoriali. (G.U. 26.07.2017, n. 173)

Art. 7 - Disposizioni finali

1. Entro il 30 settembre 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione di cui all'art. 1, indicando le risultanze della sperimentazione e le modalità per condurre a regime la realizzazione del bilancio di genere.

2. All'esito della sperimentazione di cui all'art. 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato procede, con apposite circolari, all'eventuale aggiornamento delle linee guida e a specificare le modalità operative di raccolta e trasmissione delle informazioni occorrenti, nonché a fissare la tempistica della redazione del bilancio di genere.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e contabile, adotta le misure relative all'applicazione del presente decreto tenendo conto delle peculiarità della propria struttura.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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