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D.P.C.M. 17.02.2017

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) - Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati. (G.U. 18.04.2017, n. 90)

Art. 5 - Modalità di ammissione

1. Per accedere ai benefici di cui agli articoli 3 e 4, il genitore richiedente presenta domanda all'INPS tramite i canali telematici, indicando, al momento della domanda stessa, a quale dei due intende accedere.

2. Il beneficio di cui all' art. 3 non è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Pertanto, l'INPS comunica tempestivamente all'Agenzia delle entrate l'avvenuta erogazione al genitore richiedente del predetto beneficio.

3. I benefici di cui agli articoli 3 e 4 sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 356 e 357 della citata legge n. 232 del 2016. Il beneficio di cui all'art. 3 non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui ai commi 356 e 357 della legge n. 232 del 2016. Nella domanda telematica il genitore richiedente è tenuto ad autocertificare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la predetta condizione.

4. Per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre e il beneficio è erogato nel limite di spesa indicato all'art. 7, secondo l'ordine di presentazione telematica delle domande. In ogni caso, qualora, a seguito delle domande presentate, sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa di cui all'art. 7, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

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