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Sentenza Consiglio di Stato 20.12.2017, n. 11

Insufficienza del diploma magistrale per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

In nome del popolo italiano

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2 di A.P. del 2016, proposto da:

omissis

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

omissis

e con l'intervento di

omissis

per la riforma

quanto al ricorso n. 1 del 2016:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III Bis n. 04460/2015, resa tra le parti, concernente aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo;

quanto al ricorso n. 2 del 2016:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III Bis n. 04460/2015, resa tra le parti, concernente aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo;

omissis

FATTO e DIRITTO

A) La sentenza appellata.

1. Con sentenza del tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. III bis, n. 4460/15 del 23 marzo 2015 è stato respinto il ricorso proposto da numerosi soggetti in possesso di titoli ritenuti idonei (diploma magistrale - o laurea - con valore abilitante, o superamento di appositi corsi di formazione, o idoneità al concorso a cattedre indetto nel 2012), che avevano presentato domanda di iscrizione nelle predette graduatorie, per la prima volta, nel 2014.

Nella citata sentenza si ricordava come l'aggiornamento delle graduatorie degli insegnanti, divenute " ad esaurimento " (GAE) a norma dell'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovesse avere luogo con cadenza triennale, con impossibilità di nuovi inserimenti

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