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Legge 27.12.2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (G.U. 29.12.2017, n. 302 - S.O.)

Parte II -

Sezione II - Approvazione degli stati di previsione

Art. 11 - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2018, è fissato in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma "Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste", nell'ambito della missione "Ordine pubblico e sicurezza" del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi de

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