IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 20.12.2017, n. 212

Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità. (G.U. 05.01.2018, n. 4)

Art. 1 -

1. La Repubblica, in conformità alla dichiarazione scritta n. 3/2012 sul sostegno all'istituzione di una Giornata europea in memoria dei Giusti, approvata dal Parlamento europeo il 10 maggio 2012, riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell'umanità», dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.

2. La Giornata dei Giusti dell'umanità, di cui al comma 1, è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

3. In occasione della Giornata dei Giusti dell'umanità, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono organizzare, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere ai giovani le storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti umani, in difesa del valore della verità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione della presente legge.

4. In occasione della Giornata dei Giusti dell'umanità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, le ammin

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.