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Decreto legislativo 13.12.2017, n. 217

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (G.U. 12.01.2018, n. 9)

Art. 27 - Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo,» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale» sono soppresse;

b) al comma 3:

1) all'alinea, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica»;

2) alla lettera a), dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica»;

3) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale.»;

c) al comma 3-bis:

1) prima del primo periodo è inserito il seguente: «Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato.»;

2) al primo periodo, dopo le parole «comma 3 possono» è inserita la seguente: «anche»;

3) al secondo periodo, le parole «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Con le Linee guida».

d) al comma 4, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica»;

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.».

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