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Decreto Direttoriale MIUR 19.12.2017, n. 1496

Riparto delle risorse da assegnare ad una scuola polo per ciascuna regione, per la realizzazione delle attività inerenti il sistema di valutazione e per l'attuazione dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ai sensi dell'art. 32 del D.M. 851/2017.

Art. 4 - Criteri di individuazione della scuola polo regionale

1. Nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, gli Uffici Scolastici Regionali, al fine di individuare la scuola polo regionale, provvedono a:

a) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche statali;

b) valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale e composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici Scolastici Regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominate.

2. Alle candidature può essere attribuito un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

a) adeguatezza della proposta alle specifiche richieste dell'avviso (massimo 40 punti);

b) gestione di precedenti progetti in qualità di scuola polo regionale (massimo 30 punti);

c) capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative, ivi compresi gli aspetti di rendicontazione (30 punti).

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