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Ordinanza MIUR 12.04.2017, n. 221

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2017/2018.

Titolo I -

Art. 6 - Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi. Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi

1.I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o dai Dirigenti degli Uffici territoriali dell'amministrazione da quest'ultimo delegati entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio territoriale di destinazione, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, dell'Ufficio territoriale che ha valutato la domanda e dell'esito ottenuto. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.

2.Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso l'Ufficio territorialmente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE.

3.Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni:

- alla scuola o istituto di provenienza;

- alla scuola o istituto di destinazione;

- al locale dipartimento provinciale del tesoro.

4.I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale

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