IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 24.04.2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (G.U. 24.04.2017, n. 95 - S.O.)

Titolo IV - Misure urgenti per rilancio economico e sociale 185

Capo IV - Disposizioni in materia di servizi

Art. 66 - Disposizioni finanziarie

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2017, di 109 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 40,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 86 milioni di euro per l'anno 2023 e di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 14 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 85,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 135 milioni di euro per l'anno 2020, di 23,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017».

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 9,

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.