IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 24.04.2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (G.U. 24.04.2017, n. 95 - S.O.)

Titolo IV - Misure urgenti per rilancio economico e sociale 181

Capo IV - Disposizioni in materia di servizi

Art. 64 bis - Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:

a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;

b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci»;

b) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: «Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:».

2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Apertura di nuovi punti vendita). - 1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.