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Decreto legge 24.04.2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (G.U. 24.04.2017, n. 95 - S.O.)

Titolo IV - Misure urgenti per rilancio economico e sociale 123

Capo II - Misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti

Art. 57 - Attrazione degli investimenti

1. All'articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «start-up innovative» e «start-up innovativa», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «PMI.»

2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 88 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo»;

a) al comma 91, secondo periodo, dopo le parole: «periodo minimo di investimento», le parole: «sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie,» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie,»;

a-bis) al comma 92 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo»;

b) al comma 94, dopo le parole: «I redditi», le parole: «diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse;

c) dopo il comma 95, sono aggiunti i seguenti:

«95-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 95, il soggetto pe

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