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Decreto legge 24.04.2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (G.U. 24.04.2017, n. 95 - S.O.)

Titolo III - Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico 45

Art. 43 - Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole del «30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2017».

a-bis) al comma 7, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018»;

b) al comma 10, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017».

c) al comma 12, le parole: «dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti «febbraio 2018»;

d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: «12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017.

12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017, ai

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