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Decreto legge 24.04.2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (G.U. 24.04.2017, n. 95 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Art. 20 - Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario

1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.

1-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 12 milioni di euro per l'anno 2017. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomi

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